Art. 1
In vigore dal 13 mag 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Decreta:
È approvato l'unito testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, composto di 62 articoli, vistato dal Ministro per l'interno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 marzo 1967
SARAGAT
MORO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 135. - GRECO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223#art-1