Art. 1

In vigore dal 13 mag 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno; Decreta: È approvato l'unito testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, composto di 62 articoli, vistato dal Ministro per l'interno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 marzo 1967 SARAGAT MORO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1967 Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 135. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223#art-1

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Art. 1 Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. — Testo vigente | Portale Normativo