Art. 1
In vigore dal 11 lug 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda del presidente della Comunità Montana Feltrina, con sede in Feltre (Belluno) in data 2 ottobre 1962, su conforme delibera del Consiglio della Comunità in data 10 settembre 1962 per la classifica in comprensorio di bonifica montana, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, del territorio ricadente nel bacino del Cismon e Medio Piave, e costituente la "Comunità Montana Feltrina" comprendente la circoscrizione amministrativa dei comuni di Alano di Piave, Arsiè, Cesio Maggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, S. Giustina Bellunese, S. Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa, Sovramonte, Quero e Vas, per complessivi ha. 60.492 tutti ricadenti in provincia di Belluno;
Vista la corografia in scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio del "Feltrino e territori contermini del Medio Cismon e del Medio Piave", della superficie di ha. 60.492 e comprendente i comuni di Alano di Piave, Arsiè, Cesio Maggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, S. Giustina Bellunese, S. Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa, Sovramonte, Quero e Vas, costituenti la "Comunità Montana Feltrina", secondo la linea sfumata in verde dell'allegata corografia in scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato "Comprensorio di bonifica montana" ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 marzo 1967
SARAGAT
RESTIVO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 153. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;449#art-1