Art. 1

In vigore dal 2 giu 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 13 giugno 1966, n. 543; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . In applicazione del combinato disposto degli della legge 13 giugno 1966, n. 543, a decorrere dall'anno accademico 1966-67 presso la Facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università degli studi di Siena sono istituiti: a) quattro posti di professore di ruolo convenzionati, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; b) due posti di assistente ordinario convenzionati ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, numero 465. Al relativo onere si provvede con i fondi previsti dalla convenzione, stipulata il 19 novembre 1965 tra l'Università degli studi ed il Monte dei Paschi di Siena e approvata e resa esecutiva dal citato art. 4 della predetta legge n. 543.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;276#art-1

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