Art. 5
In vigore dal 19 dic 1967
La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto (eccezion fatta per gli Istituti "Buonarroti" di Arezzo, "M. da Passano" di La Spezia e "Cattaneo" di Milano) graverà sul cap. 2005, , dell'esercizio finanziario 1966 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
La spesa derivante dalla revisione dell'organico degli Istituti "Buonarroti" di Arezzo, "M. da Passano" di La Spezia e "Cattaneo" di Milano graverà sul capitolo 2002 dell'esercizio finanziario 1966 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 marzo 1967
SARAGAT
GUI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 148. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;1106#art-5