Art. 3
In vigore dal 31 ott 1967
Il personale insegnante di ruolo in servizio presso l'Istituto "S.
Alessio" di Roma, è assunto nei ruoli statali purchè in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione di ispezione nominata dal Ministero della pubblica istruzione per accertare i requisiti necessari ai fini della statizzazione dell'Istituto;
b) sia provvisto del titolo di abilitazione all'insegnamento se trattasi di materie letterarie e scientifiche e del titolo specifico richiesto qualora si tratti d'insegnamento di materia artistica;
c) occupi cattedra di ruolo prevista dalla tabella organica per esigenze della sezione staccata;
d) risulti nominato in seguito a pubblico concorso o per chiamata e sia in possesso dei requisiti prescritti per la immissione nei ruoli statali, fatta eccezione di quello dell'età, che, comunque, non dovrà superare gli anni 70.
Gli insegnanti che all'atto dell'assunzione nei ruoli dello Stato rivestano la qualifica di straordinario completeranno nei ruoli statali il periodo di prova già iniziato. Gli insegnanti che si trovino già nella posizione di ordinario conserveranno agli effetti dello stipendio e della carriera l'anzianità acquisita in servizio di ruolo nell'Istituto per ciechi "S. Alessio". Tuttavia il loro passaggio nel ruolo statale diventa definitivo dopo un anno di prova.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-25;905#art-3