Art. 3

In vigore dal 25 lug 1967
I contributi annui a carico dell'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (E.N.P.I.), vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente e in lire 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-25;517#art-3

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