Art. 1
In vigore dal 4 mag 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:
Contabilità dello Stato;
Sociologia.
Art. 21. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:
Statistica economica;
Economia del turismo;
Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche;
Diritto fallimentare;
Diritto della navigazione.
Art. 31. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di "Storia della grammatica e della lingua italiana".
Nello stesso elenco l'insegnamento di "Storia della grammatica della lingua italiana" è soppresso.
Art. 33. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è aggiunto quello di "Storia della grammatica e della lingua italiana".
Nello stesso elenco l'insegnamento di "Storia della grammatica" è soppresso.
Art. 34 (già 32). - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Anestesiologia e rianimazione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 febbraio 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 106. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-25;199#art-1