Art. 2

In vigore dal 15 lug 1967
Entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto si procederà alla formale consegna dei beni di cui all' mediante appositi verbali da redigersi dagli Uffici tecnici erariali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Esemplari dei verbali di cui sopra dovranno essere rimessi, sottoscritti da tutti gli intervenuti, al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio - alla Giunta regionale e alle Intendenze di finanza interessate. Altra copia sarà trattenuta dai predetti Uffici tecnici erariali. Successivamente le Intendenze di finanza di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani provvederanno a rimettere al Presidente della Giunta regionale i documenti relativi ai beni trasferiti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 febbraio 1967 SARAGAT PRETI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1967 Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 114. - GRECO
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