Art. 1

In vigore dal 6 mar 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo multilaterale relativo ai certificati di navigabilità degli aeromobili importati, adottato a Parigi il 22 aprile 1960, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 11 dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 febbraio 1967 SARAGAT MORO - FANFANI - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 1 febbraio 1968 Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 23. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-21;1412#art-1

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Art. 1 Esecuzione dell'Accordo multilaterale relativo ai certificati di navigabilita' degli aeromobili importati, adottato a Parigi il 22 aprile 1960. — Testo vigente | Portale Normativo