Art. 1
In vigore dal 6 mar 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo multilaterale relativo ai certificati di navigabilità degli aeromobili importati, adottato a Parigi il 22 aprile 1960, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 11 dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 febbraio 1967
SARAGAT
MORO - FANFANI - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 23. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-21;1412#art-1