Art. 4
In vigore dal 10 set 1967
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 febbraio 1967
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 4. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-16;743#art-4