Art. 1

In vigore dal 26 apr 1967
N. 166. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto storico italiano per il Medio Evo, in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dal commendator Eduardo Manacorda con atto pubblico a rogito dott. Francesco Bellini, notaio in Roma, in data 17 marzo 1966, n. 55617/16030 di repertorio. Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica alla "Fondazione Francesco Manacorda", costituita con il citato atto 17 marzo 1966, avente sede in Roma presso Istituto storico italiano per il Medio Evo. Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1967 Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 62. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-16;166#art-1

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Art. 1 Autorizzazione all'Istituto storico italiano per il Medio Evo, in Roma, ad accettare una donazione. — Testo vigente | Portale Normativo