Art. 1
In vigore dal 15 apr 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 35. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di: "Microbiologia".
Art. 53. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica - per gli indirizzi: generale, didattico e applicativo, è aggiunto quello di:
"Fisica terrestre".
Art. 64, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di farmacia, è modificato nel senso che gli Istituti di "Biochimica applicata" e di "Chimica organica" e di "Farmacognosia" cambiano rispettivamente denominazione in quelli di: "Biochimica applicata" e di "Farmacologia e farmacognosia".
Art. 65. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di: "Chimica farmaceutica applicata".
Art. 142. - Il corso di specializzazione in Farmacognosia cambia denominazione in "Scuola di specializzazione in farmacognosia". Di conseguenza la stessa denominazione verrà assunta nei rispettivi articoli attinenti alla suddetta Scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 febbraio 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 51. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-16;133#art-1