Art. 1

In vigore dal 7 mag 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione; Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto; Visto il voto 24 giugno 1965, n. 887, del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, la estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nel territorio dei seguenti Comuni della provincia di Ravenna: Alfonsine, Ravenna, Cervia, Russi e Bagnacavallo: Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 febbraio 1967 SARAGAT MORO - MANCINI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1967 Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 114. - GRECO
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Art. 1 Assoggettamento dei territori dei comuni di Alfonsine, Ravenna, Cervia, Russi e Bagnacavallo alla tutela della pubblica Amministrazione nei riguardi della ricerca, estrazione ed utilizzazione di tutte le acque sotterranee, ai sensi dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775. — Testo vigente | Portale Normativo