Art. 1
In vigore dal 7 mag 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;
Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;
Visto il voto 24 giugno 1965, n. 887, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, la estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nel territorio dei seguenti Comuni della provincia di Ravenna: Alfonsine, Ravenna, Cervia, Russi e Bagnacavallo:
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 febbraio 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 114. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-13;210#art-1