Art. 1

In vigore dal 2 apr 1967
N. 91. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene concessa all'Accademia Nazionale dei Lincei, una ulteriore proroga di tre anni all'obbligo di cui al precedente decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, n. 895, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1454. Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1967 Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 1. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-20;91#art-1

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