Art. 1
In vigore dal 2 apr 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 740, con il quale fra gli altri è stato assegnato un posto di tecnico laureato al Centro di calcolo elettronico dell'Università di Napoli;
Visto l'accluso verbale del Consiglio della Facoltà di ingegneria della predetta Università in data 25 ottobre 1966 che qui si intende interamente riprodotto;
Considerato pertanto l'opportunità di aderire alla richiesta della Facoltà di ingegneria assegnando il precisato posto all'Istituto di strade, ferrovie e aeroporti;
Decreta:
Il posto di tecnico laureato attribuito al Centro di calcolo elettronico dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 740, deve intendersi assegnato all'Istituto di strade, ferrovie, ed aeroporti della Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 6. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-20;89#art-1