Art. 1

In vigore dal 26 mar 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1930, n. 1826, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 60. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di: 19) Storia del Risorgimento; 20) Filologia ispanica. Art. 61. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di: 15) Storia del Risorgimento; 16) Filologia ispanica. Art. 62. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di: "Storia del Risorgimento". Art. 64, relativo al corso di laurea in Pedagogia è modificato nel senso che è soppressa la propedeuticità dell'insegnamento di "Storia della filosofia" (biennale) nei confronti di "Filosofia" (biennale). Art. 68. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Audiologia". Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di "Scienza dell'alimentazione" muta denominazione in "Fisiologia della nutrizione". Nell'art. 79, relativo al corso di laurea in Fisica, il terzo comma è modificato nel senso che viene aggiunto l'indirizzo didattico. Dopo il penultimo comma è inserito l'ordinamento per l'indirizzo didattico: Corsi per l'indirizzo didattico 4-5 Complementi di fisica generale (biennale); 6-7 Preparazione di esperienze didattiche (biennale); 8-9 Due corsi scelti fra i seguenti complementari: Storia della fisica; Fisica superiore; Fisica teorica; Meccanica analitica;.br: Ottica; Relatività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 gennaio 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1967 Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 80. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-20;58#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo