Art. 1
In vigore dal 26 mar 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1930, n. 1826, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 60. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:
19) Storia del Risorgimento;
20) Filologia ispanica.
Art. 61. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:
15) Storia del Risorgimento;
16) Filologia ispanica.
Art. 62. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di: "Storia del Risorgimento".
Art. 64, relativo al corso di laurea in Pedagogia è modificato nel senso che è soppressa la propedeuticità dell'insegnamento di "Storia della filosofia" (biennale) nei confronti di "Filosofia" (biennale).
Art. 68. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Audiologia".
Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di "Scienza dell'alimentazione" muta denominazione in "Fisiologia della nutrizione".
Nell'art. 79, relativo al corso di laurea in Fisica, il terzo comma è modificato nel senso che viene aggiunto l'indirizzo didattico.
Dopo il penultimo comma è inserito l'ordinamento per l'indirizzo didattico:
Corsi per l'indirizzo didattico
4-5 Complementi di fisica generale (biennale);
6-7 Preparazione di esperienze didattiche (biennale);
8-9 Due corsi scelti fra i seguenti complementari:
Storia della fisica;
Fisica superiore;
Fisica teorica;
Meccanica analitica;.br: Ottica;
Relatività.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 80. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-20;58#art-1