Art. 3

In vigore dal 12 mag 1967
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 gennaio 1967 SARAGAT MORO - FANFANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1967 Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 128. - GRECO
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