Art. 3
In vigore dal 12 mag 1967
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 gennaio 1967
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 128. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-12;219#art-3