Art. 3
In vigore dal 8 lug 1967
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui all' sono stabiliti nella misura di cui alla tabella A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sui capitoli 2007 e 2035 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1966 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi finanziari successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 gennaio 1967
SARAGAT
GUI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 115. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-09;443#art-3