Art. 3

In vigore dal 8 lug 1967
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui all' sono stabiliti nella misura di cui alla tabella A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sui capitoli 2007 e 2035 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1966 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi finanziari successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 gennaio 1967 SARAGAT GUI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1967 Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 115. - GRECO
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