Capo VI

Art. 52

Abrogato

Attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria

In vigore dal 28 mag 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2011, N. 71

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;200#art-52

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Attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria (Art. 52 Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari.) — Testo vigente | Portale Normativo