Capo II

Art. 25

Abrogato

Rimpatrio in favore di gente di mare

In vigore dal 28 mag 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2011, N. 71

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;200#art-25

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Rimpatrio in favore di gente di mare (Art. 25 Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari.) — Testo vigente | Portale Normativo