Parte TERZA›Titolo I
Art. 174
Indennità di servizio all'estero e indennità personale - Decorrenza
In vigore dal 15 apr 1998
Ai fini del presente decreto si intende per "indennità di servizio all'estero" quella prevista dall' e per "indennità personale" quella risultante dall'eventuale cumulo dell'indennità di servizio all'estero con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui all'.
L'indennità personale compete dal giorno di assunzione delle funzioni in sede al giorno di cessazione definitiva dalle funzioni stesse.
Tuttavia, quando esigenze di servizio rendano necessaria a giudizio del Ministero la presenza contemporanea nella stessa sede del personale cessante e di quello subentrante, a quello cessante è conservata l'indennità personale in godimento, per un periodo non eccedente i dieci giorni.
Fermo restando il disposto del quarto comma dell', gli aumenti di cui al predetto articolo non sono pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare dell'indennità. Essi, peraltro, competono dalla data fissata dal secondo comma del presente articolo e anche per i periodi di assenza dalla sede, purchè il tempo trascorso fuori della sede stessa non ecceda complessivamente i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'. Nel caso in cui l'assenza del familiare ecceda i limiti regolamentari di non oltre trenta giorni, gli aumenti per situazione di famiglia vengono corrisposti limitatamente ai periodi di effettiva presenza del familiare nella sede di servizio. 21
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-174