Capo II

Art. 114

Funzioni consolari

In vigore dal 5 giu 2003
1. Per esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiede il parere del Consiglio di amministrazione, al personale dell'area funzionale C, posizioni economiche C3 e C2, possono essere conferite, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, funzioni consolari di direzione di consolato o di vice consolato, ovvero funzioni consolari di collaborazione presso un consolato generale. 2. Il personale dell'area funzionale C, posizione economica C1, può essere destinato ad occupare posti di agente consolare senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-114

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Funzioni consolari (Art. 114 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo