Art. 1

Funzioni dell'Amministrazione degli affari esteri

In vigore dal 19 feb 2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l', comma quinto, della Costituzione; Visti gli della legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Vista la legge 25 luglio 1966, n. 586, concernente la proroga della delega predetta; Udita la Commissione parlamentare di cui all' della legge 13 luglio 1965, n. 891; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica Istruzione, per il commercio con l'estero, per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . (Funzioni dell'Amministrazione degli affari esteri) L'Amministrazione degli affari esteri attende ai rapporti dell'Italia con gli altri Stati e con gli Enti e le Organizzazioni internazionali, ai negoziati relativi alla stipulazione di trattati e convenzioni, alla tutela dei diritti e degli interessi pubblici e privati in campo internazionale, allo sviluppo delle attività nazionali all'estero, alla promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero. In relazione a tali fini, l'Amministrazione degli affari esteri, avuto riguardo alle esigenze della politica internazionale, provvede altresì al coordinamento, ferme le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle singole Amministrazioni, di attività delle altre Amministrazioni statali e degli Enti pubblici, suscettibili di avere riflessi internazionali.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-1

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