Art. 2
In vigore dal 19 ott 1967
Il presente decreto entra in vigore il 180 giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1966, n. 1365.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 gennaio 1967
SARAGAT
MORO - SPAGNOLLI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 65. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-04;339#art-2