Art. 4
In vigore dal 29 apr 1967
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 gennaio 1967
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio, n. 100
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-03;175#art-4