Art. 1

In vigore dal 2 ago 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1972, riguardante l'istituzione di una Scuola tecnica agraria in Fabriano; Considerato che la Scuola predetta ha cessato di funzionare di fatto dal 1 ottobre 1963; Riconosciuta la necessità di provvedere alla soppressione della Scuola stessa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: Articolo unico A decorrere dal 1 ottobre 1966, la Scuola tecnica agraria di Fabriano è soppressa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 dicembre 1966 SARAGAT GUI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1967 Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 26. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-31;1386#art-1

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