Art. 1
In vigore dal 7 mar 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 27. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di scienze politiche è aggiunto quello di: Istituto di lingue straniere.
Art. 28, relativo al corso di laurea in Scienze politiche, l'ultimo comma, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Occorre, inoltre, aver frequentato tre corsi di esercitazioni.
Ognuno dei detti corsi deve essere seguito, rispettivamente, in uno dei seguenti Istituti della Facoltà;
1) Istituto di studi economici finanziari e statistici;
2) Istituto di studi giuridici;
3) Istituto di studi stopici".
Art: 66. - All'elenco degli insegnanti complementari del corso di l'aurea in Materie letterarie è aggiunto.
quello di: "Storia del teatro e dello spettacolo".
Art. 68. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di: "Storia del teatro e dello spettacolo".
Art. 190. - All'elenco degli insegnamenti impartiti dalla Scuola di perfezionamento in Diritto romano e Diritti dell'Oriente Mediterraneo, è modificato nel senso che l'insegnamento di: "Diritto attico" cambia denominazione in quello di "Diritti greci".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1967
Atti del Governo, registro, n. 209, foglio n. 33. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-31;1314#art-1