Art. 1

In vigore dal 7 mar 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 27. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di scienze politiche è aggiunto quello di: Istituto di lingue straniere. Art. 28, relativo al corso di laurea in Scienze politiche, l'ultimo comma, è abrogato e sostituito dal seguente: "Occorre, inoltre, aver frequentato tre corsi di esercitazioni. Ognuno dei detti corsi deve essere seguito, rispettivamente, in uno dei seguenti Istituti della Facoltà; 1) Istituto di studi economici finanziari e statistici; 2) Istituto di studi giuridici; 3) Istituto di studi stopici". Art: 66. - All'elenco degli insegnanti complementari del corso di l'aurea in Materie letterarie è aggiunto. quello di: "Storia del teatro e dello spettacolo". Art. 68. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di: "Storia del teatro e dello spettacolo". Art. 190. - All'elenco degli insegnamenti impartiti dalla Scuola di perfezionamento in Diritto romano e Diritti dell'Oriente Mediterraneo, è modificato nel senso che l'insegnamento di: "Diritto attico" cambia denominazione in quello di "Diritti greci". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 dicembre 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1967 Atti del Governo, registro, n. 209, foglio n. 33. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-31;1314#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo