Art. 1
In vigore dal 26 gen 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le tabelle B, C, D e la tabella riassuntiva di ripartizione relative alle piante organiche del personale della Magistratura, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni;
Vista la tabella F annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 527, e considerata l'opportunità di sopprimere, in quanto superflua, la pianta dei consiglieri istruttori prevista nella tabella stessa e di includere il numero dei detti magistrati in quello dei presidenti di sezione;
Ritenuta la necessità di adeguare le piante comprese nelle suindicate tabelle alle attuali esigenze di lavoro degli uffici giudiziari;
Vista la tabella A relativa al ruolo organico della Magistratura annessa alla legge 25 luglio 1966, n. 570;
Visto l', ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Visto il parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10 novembre 1966;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
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Le tabelle B, C, D e la tabella riassuntiva di ripartizione del personale della Magistratura, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni, sono sostituite dalle tabelle B, C, D e dalla tabella riassuntiva allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.
La tabella F annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 527, è sostituita dalla tabella F allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-31;1185#art-1