Art. 1

In vigore dal 26 gen 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le tabelle B, C, D e la tabella riassuntiva di ripartizione relative alle piante organiche del personale della Magistratura, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni; Vista la tabella F annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 527, e considerata l'opportunità di sopprimere, in quanto superflua, la pianta dei consiglieri istruttori prevista nella tabella stessa e di includere il numero dei detti magistrati in quello dei presidenti di sezione; Ritenuta la necessità di adeguare le piante comprese nelle suindicate tabelle alle attuali esigenze di lavoro degli uffici giudiziari; Vista la tabella A relativa al ruolo organico della Magistratura annessa alla legge 25 luglio 1966, n. 570; Visto l', ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1; Visto il parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10 novembre 1966; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: . Le tabelle B, C, D e la tabella riassuntiva di ripartizione del personale della Magistratura, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni, sono sostituite dalle tabelle B, C, D e dalla tabella riassuntiva allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente. La tabella F annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 527, è sostituita dalla tabella F allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-31;1185#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo