Art. 1
In vigore dal 22 gen 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 3 della legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1965, n. 1290, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1965, registro n. 198, foglio n. 63, sulla sospensione della regolamentazione della vendita a rate per gli autoveicoli, i motoveicoli di cilindrata superiore ai 200 c.c., gli elettrodomestici e gli apparecchi radioriceventi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1966, n. 85, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1966, registro n. 202; foglio n. 17, sulla sospensione della regolamentazione della vendita a rate dei motoveicoli di cilindrata non superiore ai 200 c.c. e degli apparecchi televisivi;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;
Decreta:
Articolo unico.
È prorogata fino al 30 settembre 1967 la esclusione della applicabilità della disciplina, di cui alla legge 15 settembre 1964, n. 755, rispettivamente disposta per gli autoveicoli, i motoveicoli di cilindrata superiore ai 200 c.c., gli elettrodomestici e gli apparecchi radioriceventi con decreto presidenziale 31 ottobre 1965, n. 1290 e per gli apparecchi televisivi e i motoveicoli di cilindrata non superiore ai 200 c.c. con decreto presidenziale 25 gennaio 1966, n. 85.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 92. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-31;1175#art-1