Art. 1
In vigore dal 24 gen 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 10 febbraio 1965, n. 13;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;
Decreta:
Articolo unico.
Alla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori, seguenti modifiche:
1) per i prodotti compresi nell'annessa tabella A, provenienti da Paesi estranei alle Comunità europee, si applica il regime daziario per ciascuno di essi indicato;
2) l'allegato secondo della tariffa, concernente l'elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente, è sostituito da quello annesso al presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - PRETI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY - NATALI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 2. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-24;1237#art-1