Art. 1

In vigore dal 15 gen 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 23 aprile 1966, n. 218; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Lo stanziamento del capitolo n. 1851 "Restituzioni e rimborsi di imposta generale sull'entrata" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1966, è aumentato di lire 7.000.000.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 dicembre 1966 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1966 Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 61. - VILLA
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Art. 1 integrazione dello stanziamento del capitolo n. 1851 (restituzioni e rimborsi I.G.E.) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1966 (lire 7.000 milioni). — Testo vigente | Portale Normativo