Art. 1
In vigore dal 15 gen 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 23 aprile 1966, n. 218;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Lo stanziamento del capitolo n. 1851 "Restituzioni e rimborsi di imposta generale sull'entrata" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1966, è aumentato di lire 7.000.000.000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 61. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-24;1148#art-1