Art. 1

In vigore dal 10 feb 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche, dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 32, relativo all'ammissione dei laureati al corso di laurea in Scienze politiche è abrogato e sostituito dal seguente: "I laureati in Giurisprudenza, Economia e commercio ed in Scienze statistiche e demografiche o in statistiche ed attuariali - sempre che siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica - sono ammessi al terzo anno, con l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami negli insegnamenti fondamentali e nelle lingue moderne, con l'esclusione degli esami già superati per la precedente laurea. Resta, inoltre, fermo l'obbligo della frequenza a tre Istituti. Per l'abbreviazione dei corsi ed il riconoscimento di esami in base ad altre lauree ed a studi compiuti presso altri Istituti italiani o stranieri, decide la Facoltà caso per caso". Art. 88. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) è soppresso quello di "Analisi chimica strumentale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 dicembre 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1967 Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 126. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-16;1247#art-1

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