Art. 1
In vigore dal 3 mar 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Visto l'art. 2 della legge 29 novembre 1962, n. 1655, recante al comma primo, punto 1), la determinazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura per l'assicurazione contro le malattie dei dirigenti ed impiegati agricoli ed all'ultimo comma, la possibilità di variare la misura di detto contributo, in applicazione delle norme fissate dall', comma primo e secondo, della legge 14 aprile 1956, n. 307;
Visto l'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, recante norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati;
Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, recante la determinazione dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443;
Visto l', comma primo e secondo della legge 14 aprile 1956, n. 307;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, n. 1694, con il quale è stata disposta la modifica per l'anno 1965 della misura del contributo dovuto per l'assicurazione contro le malattie dai datori di lavoro e dai lavoratori all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura per l'assistenza di malattia ai pensionati ex dirigenti ed impiegati agricoli;
Ritenuto di dover prorogare per l'anno 1966 l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, n. 1694;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Articolo unico.
A decorrere dal 1 gennaio 1966 e fino a tutto, il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1966 la misura dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie per l'assistenza di malattia ai pensionati dovuta all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, fissata nella misura del 2,80 per cento delle retribuzioni dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, numero 2194, è ridotta all'1,80 per cento delle retribuzioni, di cui l'1,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,20 per cento a carico dei dirigenti ed impiegati della agricoltura.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - BOSCO - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 30. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-12;1307#art-1