Art. 1
In vigore dal 17 feb 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visti lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, approvato con proprio decreto in data 7 dicembre 1958, n. 1109 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione adottata dalla Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena in data 2 dicembre 1965;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 531 agosto 1966, con il quale la Sezione è stata autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'ultimo comma dell'art. 3 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, è modificato come segue:
"L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla Sezione non potrà eccedere il limite di cui allo , secondo comma, della legge 29 luglio 1949, numero 474".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 dicembre 1966
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 138. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-12;1256#art-1