Art. 1
In vigore dal 12 mag 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1331 del Codice della navigazione;
Visto l'art. 250 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la marina mercantile e per la grazia e giustizia;
Decreto.
Articolo unico
Dopo il n. 4) dell'art. 250 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni è aggiunto il seguente numero:
5) aver frequentato, con esito favorevole, dopo aver compiuto il periodo di navigazione di cui al n. 3), il corso di addestramento all'impiego del radar presso Istituti specializzati, a tal fine riconosciuti idonei con decreto del Ministro per la marina mercantile ed il funzionamento dei quali è sottoposto al controllo del Ministero medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - REALE - NATALI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 131. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-10;1367#art-1