Art. 1

In vigore dal 12 mag 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 1331 del Codice della navigazione; Visto l'art. 250 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri per la marina mercantile e per la grazia e giustizia; Decreto. Articolo unico Dopo il n. 4) dell'art. 250 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni è aggiunto il seguente numero: 5) aver frequentato, con esito favorevole, dopo aver compiuto il periodo di navigazione di cui al n. 3), il corso di addestramento all'impiego del radar presso Istituti specializzati, a tal fine riconosciuti idonei con decreto del Ministro per la marina mercantile ed il funzionamento dei quali è sottoposto al controllo del Ministero medesimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 dicembre 1966 SARAGAT MORO - REALE - NATALI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1967 Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 131. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-10;1367#art-1

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