Art. 1

In vigore dal 21 apr 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 14 luglio 1965, n. 938, concernente la istituzione della " medaglia militare al merito di lungo comando" per gli ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della "croce di anzianità di servizio" per i militari di ogni grado del Corpo anzidetto; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato;. Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . La "medaglia militare al merito di lungo comando" per gli ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza consiste in una medaglia in oro, in argento o in bronzo, delle dimensioni di mm. 36 avente: nel dritto, in rilievo, lo stemma della Repubblica italiana, contornato dalla seguente dicitura, anche essa a rilievo, a caratteri maiuscoli, di tipo "romano moderno": "AL MERITO DI LUNGO COMANDO"; nel rovescio, in rilievo, una corona chiusa composta per metà da fronde di alloro e per metà da fronde di quercia, fasciata ai quattro lati, e contenente, racchiuso nella base inferiore, il fregio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anch'esso in rilievo. La medaglia si porta al lato sinistro del petto appesa ad un nastro di seta largo mm. 37, avente 10 liste di color cremisi e 9 liste di color bianco, alternate, in palo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-10;1354#art-1

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