Art. 1
In vigore dal 25 feb 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto, ministeriale 2 luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie Facoltà e cattedre delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;
Visto l'art. 16 della legge 18 marzo 1958, n. 349;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 1153, del 27 dicembre 1958, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di Farmacologia della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano, a decorrere dal 1 novembre 1959;
Visto il verbale della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano, in data 27 luglio 1966, con il quale il predetto Consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di Farmacologia della predetta Facoltà alla cattedra di Anestesiologia e rianimazione della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino, a decorrere dal 1 novembre 1966;
Visto il verbale, in data 8 luglio 1966, con il quale il Senato accademico del predetto Ateneo ha espresso il parere favorevole al citato trasferimento;
Visti i verbali, in data 20 settembre 1966, con i quali il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia nonché il Senato accademico della Università di Torino hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dal 10 novembre 1966, uno dei posti di assistente di ruolo, presentemente assegnati alla cattedra di Farmacologia della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano, è trasferito alla cattedra di Anestesiologia e rianimazione della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 dicembre 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 4. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-10;1292#art-1