Art. 2

In vigore dal 20 gen 1967
Dal 1 luglio 1966 al 31 dicembre 1966, per le lamiere dette "magnetiche" aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in Watt per kg. non superiore a 0,75 Watt (lamiere a cristalli orientati) (voci della tariffa numeri 73.13-A-I e 73.15-B-VI-a-1), provenienti da Paesi estranei alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, si applica il dazio del 6% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 500, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 dicembre 1966 SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI - RESTIVO - FANFANI - ANDREOTTI - TOLLOY - NATALI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1966 Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 72. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-10;1168#art-2

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