Art. 1
In vigore dal 27 giu 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, riguardante l'istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, che approva il regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, n. 1898, concernente modificazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 688;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1961, con il quale è stata dichiarata sottoposta al controllo della Corte dei conti la Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale;
Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
Il primo comma dell'art. 9 del regolamento della Cassa Integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, è sostituito dal seguente:
"La gestione della Cassa è soggetta al riscontro di un Collegio di revisori composto di tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) con funzioni di presidente, uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed uno in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, su designazione delle Amministrazioni interessate".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO - Bosco
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 70. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-06;1379#art-1