Art. 1

In vigore dal 6 apr 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 411, emesso nell'adunanza del 21 giugno 1966; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Acqualoreto, frazione del comune di Baschi, in provincia di Terni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 novembre 1966 SARAGAT MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1967 Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 17. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-11-24;1349#art-1

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Art. 1 Inclusione dell'abitato della frazione Acqualoreto del comune di Baschi (Terni) tra quelli da consolidare a cura 6 spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo