Art. 1

In vigore dal 29 gen 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; Visto l'art. 72 della legge 23 aprile 1966, n. 218, che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1966; Visto l' della legge 10 aprile 1954, n. 189, concernente la disciplina e la finalità del fondo di riserva per le spese impreviste della cennata Azienda di Stato; Visto l'art. 3 della legge 20 maggio 1966, n. 368, concernente modifiche e proroga delle disposizioni, sull'impianto di collegamenti telefonici, nelle frazioni di Comune e nuclei abitati, il quale articolo dispone che all'onere di L. 1.200.000.000, derivante dall'applicazione della stessa legge si farà fronte, nell'anno finanziario 1966, per L. 800.000.000 mediante prelevamento della somma corrispondente dal predetto fondo di riserva e per L. 400.000.000 mediante l'utilizzazione dell'intero stanziamento del capitolo di spesa n. 539 dell'Azienda medesima; Visto che il fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici presenta una disponibilità di lire 800.000.000 depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a prelevare dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste, esistente presso la Tesoreria centrale, la somma di L. 800.000.000 per far fronte, nell'anno finanziario 1966, all'onere derivante dall'applicazione della legge 20 maggio 1966, n. 368, concernente modifiche e proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune e nuclei abitati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-11-24;1197#art-1

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