Art. 1
In vigore dal 4 mag 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 1779, ha per mero errore materiale attribuito all'Università di Bologna 1 posto di tecnico laureato alla Facoltà di ingegneria "Centro calcoli";
Visto lo statuto dell'Università di Bologna da cui risulta che la denominazione esatta di detto Istituto risulta essere "Centro calcoli e servomeccanismi";
Considerata l'opportunità di regolarizzare la situazione di fatto e di diritto creatasi;
Decreta:
Il posto di ruolo di tecnico laureato assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 1779, deve intendersi assegnato all'Istituto di "Centro calcoli e servomeccanismi" anziché al "Centro calcoli".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 1966
SARAGAT.
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1967
Atti del Governo registro n. 210, foglio n. 109. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-11-10;1363#art-1