Art. 1

In vigore dal 4 mag 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255; Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 1779, ha per mero errore materiale attribuito all'Università di Bologna 1 posto di tecnico laureato alla Facoltà di ingegneria "Centro calcoli"; Visto lo statuto dell'Università di Bologna da cui risulta che la denominazione esatta di detto Istituto risulta essere "Centro calcoli e servomeccanismi"; Considerata l'opportunità di regolarizzare la situazione di fatto e di diritto creatasi; Decreta: Il posto di ruolo di tecnico laureato assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 1779, deve intendersi assegnato all'Istituto di "Centro calcoli e servomeccanismi" anziché al "Centro calcoli". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 novembre 1966 SARAGAT. GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1967 Atti del Governo registro n. 210, foglio n. 109. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-11-10;1363#art-1

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Art. 1 Assegnazione di un posto di ruolo di tecnico laureato all'istituto di "Centro calcoli e servomeccanismi" dell'Universita' di Bologna. — Testo vigente | Portale Normativo