Regolamento delle attribuizione e carriere bibilioteche pubbliche›Titolo I
Art. 2
Personale della carriera direttiva
In vigore dal 27 apr 1967
Il personale della carriera direttiva esercita funzioni scientifiche, tecniche, amministrative e ispettive.
Il bibliotecario cui viene, in particolare, affidata l'effettiva direzione di una biblioteca o di una soprintendenza bibliografica organizza e dirige i servizi; determina, secondo le esigenze dei servizi stessi, i compiti dei singoli impiegati delle varie carriere e adotta, sotto la sua responsabilità, tutti i provvedimenti negli affari attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti, riferisce periodicamente al Ministero sul funzionamento dello istituto affidatogli; propone i provvedimenti atti a migliorare l'efficienza dei servizi, anche in relazione a nuove esigenze; promuove il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti tecnici e amministrativi. Egli può delegare parzialmente a funzionari della stessa carriera attribuzioni e compiti di sua competenza, nonché lo studio e l'esame di particolari problemi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-11-10;1356#art-rda-2