Art. 1

In vigore dal 2 apr 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 19 novembre 1936, n. 2122, con il quale è stato riconosciuto giuridicamente l'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari e ne è stato approvato il relativo statuto; Visto il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, recante il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 492, con il quale è stato approvato il nuovo statuto del predetto Ente; Vista la legge 4 agosto 1955, n. 707, recante modifiche ed innovazioni al sopra citato testo unico; Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dell'Ente nazionale in data 28 maggio 1965; Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 12 dello statuto dell'Ente medesimo; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: L'art. 12 dello statuto dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari è modificato come segue: Art. 12. - "La Giunta esecutiva è composta: 1) dal presidente dell'Ente nazionale; 2) da otto membri eletti dal Consiglio nel suo seno. I componenti la Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 novembre 1966 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1967 Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 4. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-11-10;1348#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo