Art. 1

In vigore dal 14 mar 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255; Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 1779, ha per mero errore materiale attribuito all'Università di Camerino un posto di tecnico laureato alla Facoltà di farmacia "Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica"; Visto lo statuto dell'Università di Camerino da cui risulta che la denominazione esatta di detto Istituto risulta essere "Istituto di chimica farmaceutica e di chimica organica"; Considerata l'opportunità di regolarizzare la situazione di fatto e di diritto creatasi; Decreta: Il posto di ruolo di tecnico laureato assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 1779, deve intendersi assegnato all'Istituto di "Chimica farmaceutica e di chimica organica" anziché allo Istituto di "Chimica farmaceutica e tossicologica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 novembre 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1967 Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 51. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-11-10;1327#art-1

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Art. 1 Assegnazione di un posto di tecnico laureato all'Istituto di "Chimica farmaceutica e di chimica organica" della Facolta' di farmacia presso l'Universita' di Camerino. — Testo vigente | Portale Normativo