Art. 1
In vigore dal 14 mar 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 1779, ha per mero errore materiale attribuito all'Università di Camerino un posto di tecnico laureato alla Facoltà di farmacia "Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica";
Visto lo statuto dell'Università di Camerino da cui risulta che la denominazione esatta di detto Istituto risulta essere "Istituto di chimica farmaceutica e di chimica organica";
Considerata l'opportunità di regolarizzare la situazione di fatto e di diritto creatasi;
Decreta:
Il posto di ruolo di tecnico laureato assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 1779, deve intendersi assegnato all'Istituto di "Chimica farmaceutica e di chimica organica" anziché allo Istituto di "Chimica farmaceutica e tossicologica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 51. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-11-10;1327#art-1