Art. 1
In vigore dal 7 gen 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 1962, n. 293, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Piana di Sibari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1963, n. 865, con il quale è stato modificato l'articolo 8 dello statuto consortile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1964, n. 686, con il quale è stato modificato l'art. 3 dello statuto consortile;
Vista la deliberazione n. 4/65 del 9 ottobre 1965 del Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Piana di Sibari, relativa ad ulteriore modifica statutaria;
Vista la nota del Ministero dell'industria e del commercio, n. 125097 del 15 gennaio 1966, concernente l'approvazione delle suindicate deliberazioni da parte della Commissione per la vigilanza e la tutela dei Consorzi di sviluppo industriale;
Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata della legge 18 luglio 1959, n. 555;
Vista la deliberazione del 25 marzo 1966 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
È approvata la modifica apportata all'art. 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Piana di Sibari nei termini indicati dalla deliberazione n. 4/65 del 9 ottobre 1965 del Consiglio generale del Consorzio stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 novembre 1966
SARAGAT
MORO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 5. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-11-08;1101#art-1