Art. 2
In vigore dal 9 dic 1966
Il prefetto della provincia di Milano, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Busto Garolfo ed il costituito comune di Villa Cortese, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Busto Garolfo.
È fatto salvo l'esercizio successivo; da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Busto Garolfo, che sarà inquadrato negli organici del comune di Villa Cortese, sarà mantenuto "ad personam" il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 ottobre 1966
SARAGAT
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 31. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-13;983#art-2