Art. 1
In vigore dal 9 dic 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 18 contenente norme relative alla propedeuticità delle materie del corso di laurea in Giurisprudenza è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 18. - Lo studente non può essere ammesso a sostenere gli esami di:
Diritto romano, Esegesi delle fonti del diritto romano e Diritto comune, se non ha superato quelli di Istituzioni di diritto romano, di Storia del diritto romano e di Istituzioni di diritto privato;
Diritto commerciale, se non ha superato quelli di Istituzioni di diritto romano, di Istituzioni di diritto privato e di Economia politica;
Diritto del lavoro, Legislazione del lavoro e Diritto dell'economia, se non ha superato quelli di Istituzioni di diritto privato, di Economia politica e di Diritto costituzionale;
Diritto civile, Diritto agrario, Diritto privato comparato e Diritto della navigazione, se non ha superato quelli di Istituzioni di diritto romano e di Istituzioni di diritto privato;
Storia del diritto italiano ed Esegesi delle fonti del diritto italiano, se non ha superato quelli di Storia del diritto romano e di Istituzioni di diritto romano;
Scienza delle finanze e Diritto finanziario, se non ha superato quello di Economia politica;
Diritto amministrativo e Diritto internazionale, se non ha superato quello di Diritto costituzionale;
Procedura penale, se non ha superato quello di Diritto penale;
Diritto ecclesiastico, Diritto processuale e civile e Diritto internazionale privato e processuale, se non ha superato quello di Istituzioni di diritto privato;
Storia del diritto canonico, se non ha superato quello di Storia del diritto romano.
L'art. 23, relativo al corso di laurea in Giurisprudenza: il 2° e 3° comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"La stessa norma è applicabile anche agli studenti di altra Facoltà che chiedono il passaggio alla Facoltà di giurisprudenza e per gli studenti che provengono da Università estere, sempre che gli insegnamenti precedentemente seguiti e gli esami superati, che siano affini ad insegnamenti ed esami della Facoltà di giurisprudenza, siano tali da giustificare l'abbreviazione del corso. In ogni caso la durata complessiva degli studi, tenuto conto degli anni già seguiti nel corso di provenienza, non può essere inferiore a quattro anni.
Nei casi previsti dal presente articolo la Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia il piano di studi".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 ottobre 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 34. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;982#art-1