Art. 1

In vigore dal 12 gen 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto l'art. 8 della legge 10 ottobre 1957, n. 1036, il quale dispone che alle maestre istitutrici si applicano le disposizioni vigenti per i maestri elementari statali; Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1964, n. 1625, il quale stabilisce che per l'ammissione al concorso a posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato è prescritta la età non inferiore agli anni 17; Visto l'art. 3 della legge 30 maggio 1965, n. 580, il quale dispone che per l'ammissione ai concorsi magistrali è prescritta l'età non inferiore agli anni 18; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1964, n. 1625, è modificato come segue: "La nomina a maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato si consegue mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali prescritti dalle disposizioni vigenti, per l'ammissione ai concorsi a posti di maestro elementare che abbiano compiuto i 18 anni di età o che li compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è bandito e non abbiano superato gli anni 35, salve le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di cittadini". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 ottobre 1966 SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1966 Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 56. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-10;1124#art-1

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