Art. 1
In vigore dal 12 gen 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto l'art. 8 della legge 10 ottobre 1957, n. 1036, il quale dispone che alle maestre istitutrici si applicano le disposizioni vigenti per i maestri elementari statali;
Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1964, n. 1625, il quale stabilisce che per l'ammissione al concorso a posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato è prescritta la età non inferiore agli anni 17;
Visto l'art. 3 della legge 30 maggio 1965, n. 580, il quale dispone che per l'ammissione ai concorsi magistrali è prescritta l'età non inferiore agli anni 18;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1964, n. 1625, è modificato come segue:
"La nomina a maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato si consegue mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali prescritti dalle disposizioni vigenti, per l'ammissione ai concorsi a posti di maestro elementare che abbiano compiuto i 18 anni di età o che li compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è bandito e non abbiano superato gli anni 35, salve le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di cittadini".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 56. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-10;1124#art-1