Art. 1
In vigore dal 20 nov 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 22. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti i seguenti:
Lingua e letteratura cinese;
Filologia musicale;
Storia della civiltà e della tradizione classica;
Dialettologia italiana;
Filologia italiana;
Ordinamenti degli antichi Stati italiani.
Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti i seguenti:
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Filosofia della religione.
Art. 24. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne è aggiunto quello di "Storia della lingua francese".
Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
Letteratura medioevale ed umanistica;
Sociologia;
Storia dell'Europa orientale;
Geografia regionale.
Art. 28. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
Storia dell'Europa orientale;
Geografia regionale.
Art. 42. - Relativo agli insegnamenti del 1° biennio del corso di laurea in Matematica è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente nuovo comma:
"a) Geometria II va preceduta da Analisi I, Geometria I, Algebra;
b) Meccanica razionale va preceduta da Analisi I e Geometria I;
c) i corsi di Geometria del II biennio vanno preceduti da Geometria II".
Art. 70. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
Parassitologia;
Micologia;
Fitogeografia;
Primatologia;
Geomorfologia;
Chimica analitica;
Cristallografia.
Nello stesso elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti:
Entomologia agraria;
Fisica terrestre e climatologia;
Biologia marina.
Art. 71. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
Geologia e pedologia;
Parassitologia;
Primatologia;
Fitogeografia;
Chimica analitica.
Nello stesso elenco l'insegnamento di Geologia è soppresso.
Art. 72. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:
Geomorfologia;
Geologia del cristallino;
Cristallografia;
Meccanica razionale.
Nello stesso elenco l'insegnamento di "Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno" soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 settembre 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 117. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-29;894#art-1